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SICUREZZA !!!

SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO !

About Me

Da anni, prima perché costretto, poi per scelta, mi occupo di sicurezza ed igiene del lavoro.
Da sempre cerco di combattere, nel mio piccolo, lo “sfruttamento dell’ uomo sull’ uomo” che oggi si manifesta, nel mondo “democratico” occidentale, anche nelle condizioni di scarsa sicurezza ed igiene sul lavoro in cui molti lavoratori sono costretti ad operare.
Ciò comporta infortuni e malattie professionali che tolgono la vita, solo in Italia, a migliaia di persone ogni anno!
La causa prima di questa situazione non è la mancanza di normative tecniche od organizzative , ma la volontà degli imprenditori, spalleggiati in questo dai politici di turno, di ottenere il massimo profitto con il minimo costo.
La “flessibilità” ha ulteriormente peggiorato questa situazione, rendendo legale immettere nel mondo del lavoro, non solo lavoratori precari per norma, ma anche completamente impreparati ai pericoli delle attività da svolgere.
Voglio, tramite questo space, trasmettere le mie competenze a tutti quei lavoratori che si sentono in pericolo per le condizioni in cui lavorano.
Voglio che tutti “conoscano i propri diritti” e possano combattere per questi, con il supporto di conoscenze tecniche e giuridiche.

My Interests


CODICE CIVILE
Art.2050

Chiunque cagiona danni ad altro nello svolgimento di un’ attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Art.2060
Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.
Art. 2087
L’ imprenditore è tenuto ad adottare nell’ esercizio dell’ impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’ esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’ integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 547/55
Art.4. - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che eserciscono, dirigono o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 303/56
Art. 4. - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;
c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione.

DECRETO LEGISLATIVO 626/ 94
Art. 4 Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto

1. Il datore di lavoro valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro; l' individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all' azienda;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda;
c) nomina il medico competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
a) designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispostivi di protezione individuale;
e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti;
g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l' applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno.
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato.

I'd like to meet:

Tutti quelli che si sentono sfruttati nel proprio lavoro, perché costretti a operare in condizioni illegali o comunque pericolose, per quanto riguarda la sicurezza e l’ igiene del lavoro che fanno.
Chiunque pensa di avere problemi di sicurezza e igiene nel lavoro che fa, oppure conosce chi ne ha, può contattarmi attraverso questo space. Anche se non lavorate ancora, vi prego di diffondere questa informazione a tutti queli che pensate ne abbiano bisogno.
Cercherò di dare una risposta, documentata in base alla legge vigente, per cercare di risolvere i problemi segnalati.

Music:


LUCE SUL CANTIERE - SULLE FABBRICHE DEL NORD
NIENTE BOSSOLI - NE' LAME DA TAGLIO
SOLO CAPANNONI - SANGUE DENTRO L'ARIA

LAVORO
MORIRE
DA SOLO
ALL'ALBA
DA SOLO

NIENTE DIFFERENZE - SOLO PANE A DEBITO
PEGGIO DI UNA BOMBA - MA NON FA NOTIZIA
MORTE BIANCA ANCORA - SANGUE DENTRO L'ARIA

LAVORO
MORIRE
DA SOLO
ALL'ALBA
DA SOLO

LINEA "LUCE SUL CANTIERE"

Movies:

RISO AMARO !