persone che mi amano per come sono e non per come dovrei essere.----------------------------------------------------- ---------------------------------------MI PERMETTO DI TRASCRIVERE L'ART. 186 DEL CODICE DELLA STRADA. E' UN ARTICOLO CHE TUTTI SANNO ESISTERE, MA CHE FORSE NON TUTTI CONOSCIAMO A FONDO. "TANTO A NOI NON SUCCEDE"---------------------------------------------------- -----------------------------------------------ATTENZIONE ESSERE IN STATO DI EBREZZA NON SIGNIFICA ESSERE UBRIACHI---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------ARTICOLO 186 DEL CDS Guida sotto l’influenza dell’alcool 1- E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. 2- Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con l’ammenda da euro 500 a euro 2000 qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi a sei mesi; b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1.5 g/l. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’art.223. con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta della parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell’art.240, comma 2, del codice penale,salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2 bis. 2 bis- Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli art. 222 e 223. (continua)…..